Tassa di soggiorno: ricevuta, dichiarazione e chi è responsabile (2026)
L’imposta di soggiorno sembra una formalità e invece è una delle voci che mette più host nei guai. Chi la paga, chi risponde e quali documenti servono, aggiornato al 2026.
L’imposta di soggiorno genera più confusione di quanto meriti. Il punto da fissare subito: non è una tua tassa — la paga l’ospite — ma la responsabilità di incassarla, versarla e dichiararla è tua.
1. Chi la paga, chi risponde
La versa materialmente l’ospite, ma il gestore dell’alloggio ne è il responsabile. Per l’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 (come modificato dal Decreto Rilancio del 2020) l’host è «responsabile del pagamento» dell’imposta: deve versarla al Comune anche se l’ospite si rifiuta di pagarla, salvo poi rivalersi su di lui (principio confermato dalla giurisprudenza contabile, es. Corte dei Conti Lombardia n. 159/2021).
2. La novità 2026: cambia il giudice, non l’obbligo
Nel 2026 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 1527/2026) ha messo un punto fermo procedurale: le controversie sul mancato versamento dell’imposta di soggiorno vanno al giudice tributario (non più alla Corte dei Conti), perché il gestore è oggi “responsabile d’imposta” e non più “agente contabile”. Conseguenza pratica: superato il vecchio Modello 21 comunale. L’obbligo di versare resta identico — cambia solo dove si discute in caso di lite.
3. La ricevuta all’ospite
Quando incassi l’imposta devi rilasciare all’ospite una quietanza: può essere una semplice ricevuta nominativa con l’importo, oppure la voce può essere indicata in fattura (l’imposta di soggiorno è fuori campo IVA). Le modalità esatte le fissa il regolamento del singolo Comune.
4. La dichiarazione annuale
Il Decreto Rilancio (L. 77/2020) ha reso obbligatoria la dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate (per l’anno precedente, entro il 30 giugno). Occhio: in molti Comuni l’assenza di incassi non ti esonera — va presentata comunque la dichiarazione “a zero”, e l’omissione è sanzionata.
5. E se incassa il portale?
Dove il Comune ha una convenzione con la piattaforma (tipicamente Airbnb, per esempio a Milano), questa trattiene e versa l’imposta alla fonte solo per le prenotazioni gestite tramite la piattaforma stessa, occupandosi della relativa dichiarazione. Resti però responsabile per tutte le altre prenotazioni — canale diretto, Booking o altri portali non convenzionati — nello stesso Comune. (Booking, di norma, non riscuote la tassa.) L’esonero, insomma, è per canale, non per struttura.
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